Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 36565/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta preferenziale, il dolo specifico, costituito dalla volontà di favorire un determinato creditore con accettazione del rischio di pregiudicare gli altri, è escluso soltanto quando il pagamento sia diretto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia dell'attività sociale o imprenditoriale e il risultato di evitare il fallimento sia concretamente e ragionevolmente perseguibile; tale dolo sussiste, viceversa, qualora le somme incassate dalla società siano state destinate in modo pressoché integrale ad un unico creditore chirografario, pretermettendo creditori privilegiati come l'Erario e i dipendenti, sì da rendere ex ante impraticabile qualsiasi effettivo riequilibrio della situazione debitoria verso gli altri creditori, circostanza che esclude la configurabilità di un pagamento diretto primariamente al risanamento dell'impresa.