TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 36565/2026

deposito 16/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:36565PEN

Reati tributari e penale dell'economia

Principio di diritto

In tema di bancarotta fraudolenta preferenziale, il dolo specifico, costituito dalla volontà di favorire un determinato creditore con accettazione del rischio di pregiudicare gli altri, è escluso soltanto quando il pagamento sia diretto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia dell'attività sociale o imprenditoriale e il risultato di evitare il fallimento sia concretamente e ragionevolmente perseguibile; tale dolo sussiste, viceversa, qualora le somme incassate dalla società siano state destinate in modo pressoché integrale ad un unico creditore chirografario, pretermettendo creditori privilegiati come l'Erario e i dipendenti, sì da rendere ex ante impraticabile qualsiasi effettivo riequilibrio della situazione debitoria verso gli altri creditori, circostanza che esclude la configurabilità di un pagamento diretto primariamente al risanamento dell'impresa.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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