TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 36194/2026

deposito 14/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:36194PEN

Reati tributari e penale dell'economia

Principio di diritto

In tema di bancarotta fraudolenta documentale specifica ex art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, l. fall., l'omessa tenuta, anche totale e sistematica, delle scritture contabili è equiparabile, sul piano sostanziale e processuale, alla sottrazione o distruzione delle stesse, sicché la condanna per omessa tenuta, pur in presenza di imputazione per sottrazione, non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza; tuttavia, la prova del reato richiede, oltre all'elemento materiale della sparizione delle scritture, anche la dimostrazione del dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, non potendo tale elemento soggettivo essere desunto dal mero dato fenomenico della scomparsa dei libri contabili, bensì da circostanze di fatto ulteriori idonee a illuminarne la finalità, quali l'incidenza della sparizione delle specifiche informazioni contabili sull'interesse del ceto creditorio o dell'autore della condotta, anche in funzione di occultamento di operazioni distrattive. In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quale reato di pericolo concreto, il dolo generico richiesto è integrato dalla volontà di distaccare il bene dal patrimonio della fallita, con la prevedibilità del pericolo che tale operazione determina per gli interessi dei creditori, senza necessità della consapevolezza dello stato di insolvenza né dello scopo di recare pregiudizio ai creditori; la cessione di beni aziendali priva di dimostrazione dell'effettiva percezione del prezzo, in assenza di documentazione contabile, integra già di per sé il carattere distrattivo della condotta, gravando sull'amministratore l'onere di allegare la destinazione delle risorse aziendali non rinvenute all'atto del fallimento.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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