Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 36035/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto di reato plurisoggettivo, comprensivo anche del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, esclusa ogni forma di solidarietà passiva tra i concorrenti, ove non sia possibile individuare la quota di arricchimento concretamente conseguita da ciascuno di essi, il giudice può legittimamente applicare il criterio della ripartizione in parti uguali del profitto, in conformità ai principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 13783 del 2025; inoltre, l'accordo transattivo intervenuto in sede civile tra la curatela fallimentare e i soggetti coinvolti nella distrazione, con versamento di somma inferiore rispetto al profitto accertato in sede cautelare penale, non incide sulla quantificazione del profitto oggetto della misura reale, trattandosi di vicenda distinta e non sovrapponibile alla confisca disposta nel procedimento penale.