TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 35474/2026

deposito 06/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:35474PEN

Reati tributari e penale dell'economia

Principio di diritto

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, una volta accertato l'ingresso di determinati beni o somme nel patrimonio della società poi fallita, la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni medesimi, non essendo a tal fine sufficiente la generica allegazione di costi gestionali o spese non documentati né precisati nel loro ammontare, in ciò giustificandosi un'apparente inversione dell'onere della prova fondata sull'obbligo di verità gravante ex art. 87 l. fall. sul fallito interpellato dal curatore; quanto all'elemento soggettivo, il dolo generico può essere desunto dalle concrete circostanze e modalità esecutive della condotta distrattiva, senza necessità di ricercare ulteriori 'indici di fraudolenza' quando il depauperamento consegua a una deliberata condotta di sottrazione priva di alternativa qualificazione giuridica.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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