Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 34123/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva con riferimento a sentenze di condanna per reati tributari (emissione di fatture per operazioni inesistenti), riciclaggio e bancarotta fraudolenta, il riconoscimento della continuazione richiede una verifica rigorosa della sussistenza di concreti indicatori dell'unicità del disegno criminoso - quali l'omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale, le modalità della condotta e la programmazione unitaria, sin dal primo reato, anche dei reati successivi - non essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica o all'identità del titolo di reato, indici semmai sintomatici di abitualità criminosa; ne consegue che il giudice dell'esecuzione può legittimamente escludere la continuazione allorché, pur in presenza di violazioni fiscali omogenee, emergano significative cesure temporali e la commissione dei fatti in contesti soggettivi e territoriali del tutto differenti, sintomatici di autonome e reiterate determinazioni criminose anziché di un'unica ideazione programmatica.