Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 33660/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di riconoscimento del reato continuato in sede esecutiva ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen., anche con riferimento a fattispecie eterogenee quali reati di bancarotta, in materia di immigrazione e reati fiscali, il giudice dell'esecuzione deve procedere ad un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori della unicità del disegno criminoso - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - accertando se, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di detti indici ove i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea; ne consegue che è affetta da motivazione apparente, e va annullata con rinvio, l'ordinanza che escluda la continuazione limitandosi a rilevare la mera eterogeneità formale dei beni giuridici protetti dai diversi reati, senza approfondire gli elementi in fatto dedotti dall'istante a sostegno dell'unicità del disegno criminoso.