TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 33660/2026

deposito 16/09/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:33660PEN

Reati tributari e penale dell'economia

Principio di diritto

In tema di riconoscimento del reato continuato in sede esecutiva ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen., anche con riferimento a fattispecie eterogenee quali reati di bancarotta, in materia di immigrazione e reati fiscali, il giudice dell'esecuzione deve procedere ad un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori della unicità del disegno criminoso - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - accertando se, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di detti indici ove i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea; ne consegue che è affetta da motivazione apparente, e va annullata con rinvio, l'ordinanza che escluda la continuazione limitandosi a rilevare la mera eterogeneità formale dei beni giuridici protetti dai diversi reati, senza approfondire gli elementi in fatto dedotti dall'istante a sostegno dell'unicità del disegno criminoso.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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