TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 33641/2026

deposito 16/09/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:33641PEN

Reati tributari e penale dell'economia

Principio di diritto

In tema di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose ex art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall., le operazioni dolose che cagionano il fallimento non richiedono un'immediata diminuzione dell'attivo, potendo consistere in qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria dell'impresa, dal quale sia derivato un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, posto in relazione causale col fallimento; né la preesistenza di una causa efficiente del dissesto, né l'aggravamento di un dissesto già in atto interrompono il nesso causale, in ragione della disciplina del concorso di cause di cui all'art. 41 cod. pen., mentre risulta irrilevante, trattandosi di reato di pericolo concreto, il mancato azionamento delle garanzie concesse o la possibilità di recupero del bene attraverso le azioni della curatela, salvo che si configuri l'ipotesi di bancarotta cd. riparata, ossia quando un'attività di segno contrario abbia integralmente reintegrato il patrimonio dell'impresa annullando ogni potenziale pregiudizio per i creditori prima della dichiarazione di fallimento.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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