Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 33585/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, una volta che l'accusa abbia dimostrato che risorse già presenti nel patrimonio della società fallita siano uscite dalla disponibilità sociale per disposizione dell'amministratore senza risultarne la destinazione all'interesse societario, spetta all'amministratore medesimo allegare in modo specifico e verificabile l'effettivo impiego di tali risorse e la loro correlazione con l'interesse dell'impresa; inoltre, gli strumenti selettivi della cd. "zona di rischio penale" e degli "indici di fraudolenza", elaborati per disambiguare operazioni di incerto significato pregiudizievole, non trovano applicazione quando si tratti di atti univocamente depauperativi e privi di logica aziendale, la cui offensività concreta per la garanzia patrimoniale dei creditori è insita nella sottrazione di risorse della società, senza che rilevi, a tal fine, l'eventuale garanzia offerta dal patrimonio personale del socio unico-amministratore. L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, consistente nella consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte, senza che sia necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza né la finalità di pregiudicare i creditori, e tale dolo può essere legittimamente desunto, in via indiziaria, dalla natura simulata e strumentale delle operazioni compiute.