TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 33583/2026

deposito 15/09/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:33583PEN

Reati tributari e penale dell'economia

Principio di diritto

In tema di reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000), la crisi di liquidità dell'impresa può escludere il dolo, ai sensi dell'art. 45 cod. pen., solo se l'agente dimostri la non imputabilità e l'imprevedibilità del dissesto economico aziendale nonché l'impossibilità di fronteggiare la situazione con misure adeguate, da valutarsi in concreto; non vale invece ad escludere il dolo, né integra causa di forza maggiore, la prassi di sistematica postergazione degli adempimenti fiscali, ripetuta per più annualità, volta a finanziare altre esigenze dell'impresa, anche se orientata alla conservazione della continuità aziendale, poiché tale scelta denota un'opzione di politica finanziaria della società incompatibile con l'assenza di volontarietà dell'omissione.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

Contenuto divulgativo elaborato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale dai testi ufficiali delle sentenze. Non costituisce consulenza professionale.