Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 33583/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000), la crisi di liquidità dell'impresa può escludere il dolo, ai sensi dell'art. 45 cod. pen., solo se l'agente dimostri la non imputabilità e l'imprevedibilità del dissesto economico aziendale nonché l'impossibilità di fronteggiare la situazione con misure adeguate, da valutarsi in concreto; non vale invece ad escludere il dolo, né integra causa di forza maggiore, la prassi di sistematica postergazione degli adempimenti fiscali, ripetuta per più annualità, volta a finanziare altre esigenze dell'impresa, anche se orientata alla conservazione della continuità aziendale, poiché tale scelta denota un'opzione di politica finanziaria della società incompatibile con l'assenza di volontarietà dell'omissione.