TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 33563/2026

deposito 15/09/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:33563PEN

Reati tributari e penale dell'economiaSanzioni tributarie

Principio di diritto

In tema di reati tributari commessi in concorso fra più soggetti nell'interesse di una persona giuridica, la confisca del profitto, consistente in un risparmio di spesa a vantaggio dell'ente, può essere disposta, entro il limite massimo dell'ammontare complessivo del profitto conseguito dall'ente e fermo il divieto di duplicazione del vincolo, indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori delle condotte criminose, non trovando applicazione, in tali ipotesi, il principio secondo cui, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo personalmente conseguito. Inoltre, i delitti tributari caratterizzati dal dolo specifico di evasione sono integrati anche a titolo di dolo eventuale, potendo la prova dell'elemento soggettivo in capo all'amministratore meramente formale, che funga da prestanome, essere desunta dal complesso dei rapporti con l'amministratore di fatto, segnatamente dalla macroscopica illegalità dell'attività svolta e dalla consapevolezza di tale illegalità. Infine, il provvedimento con cui la Corte di appello non accoglie la proposta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. e dispone la prosecuzione del giudizio ha natura ordinatoria e non è suscettibile di ricorso per cassazione, difettando l'interesse ad impugnare, atteso che tale decisione comporta la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie con riespansione delle prerogative difensive.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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