Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 33547/2026
Reati tributari e penale dell'economiaRiscossione
Principio di diritto
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000), il profitto assoggettabile a vincolo cautelare va individuato nel valore dei beni idonei a garantire il credito erariale per le imposte evase, da determinarsi secondo i criteri della riscossione coattiva dei tributi; pertanto, quando il sequestro abbia ad oggetto beni immobili, è conforme al principio di proporzionalità il vincolo sull'intero valore del bene, anche se eccedente l'importo della pretesa tributaria, purché non superi il limite massimo del doppio del complessivo debito erariale, previsto dall'art. 77, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale del riesame in materia di sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, sicché non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità la questione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti, ove non sia stata proposta e devoluta al giudice dell'appello cautelare, e non è deducibile il vizio di motivazione manifestamente illogica, contestabile solo tramite l'autonomo motivo di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.