Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 33546/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000), la misura ablativa può colpire esclusivamente il prezzo del reato, costituito dal compenso pattuito o percepito dall'emittente per l'emissione delle fatture, e non anche il profitto conseguito dal terzo utilizzatore per effetto del loro impiego, non potendo l'emittente concorrere nel delitto di dichiarazione fraudolenta commesso dall'utilizzatore (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000) in ragione del regime derogatorio all'art. 110 cod. pen. previsto dall'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000, salvo che l'emittente ponga in essere condotte ulteriori rispetto alla mera emissione; ne consegue che, nel procedimento di riesame, il giudice non può porre a fondamento del mantenimento del sequestro un fatto o un titolo di reato diverso da quello posto a base del provvedimento genetico, potendo soltanto confermarne la legittimità sulla base di ragioni giuridiche diverse ma riferite al medesimo fatto, pena la violazione del diritto al contraddittorio e di difesa dell'interessato.