Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 33416/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'amministratore di diritto è titolare dei poteri gestori che si presumono corrispondenti alla carica formalmente assunta, sicché, ove invochi la qualifica di mero prestanome inconsapevole per escludere la propria responsabilità, è onerato di allegare in termini specifici e verificabili la divaricazione tra l'apparenza della carica e la realtà della gestione, non essendo sufficiente la generica affermazione dell'inconsapevolezza della nomina o degli atti gestori, stante la formalità documentale con cui la nomina stessa interviene; ne consegue che, in assenza di siffatta specifica allegazione, permane la responsabilità dell'amministratore di diritto sia per i fatti distrattivi accertati sulla base della mancata dimostrazione della destinazione dei beni della cui originaria disponibilità sociale sia stata fornita prova, sia per l'omessa tenuta della contabilità integrante bancarotta documentale semplice, quale condotta quantomeno colposa riconducibile alla posizione formale rivestita.