Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 33324/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di ricorso straordinario per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen., l'errore di fatto idoneo a fondarne l'accoglimento resta circoscritto ai casi di omessa considerazione di uno o più motivi del ricorso, quale totale pretermissione delle relative doglianze, ovvero all'errore di percezione (per invenzione o omissione) in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, con esclusione del travisamento del significato, anziché del significante, delle risultanze processuali, nonché di ogni errore di valutazione o di giudizio; ne consegue che è inammissibile il ricorso straordinario che, in relazione a una condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, miri a una diversa e non consentita valutazione delle prove già congruamente apprezzate dai giudici di merito e vagliate dalla Corte di legittimità in sede di scrutinio di ammissibilità del ricorso ordinario.