Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 33297/2026
Dogane e acciseReati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di misure cautelari personali applicate per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di prodotti energetici ed alla evasione delle accise (d.lgs. n. 504 del 1995), il sindacato di legittimità sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è ammissibile solo se il ricorrente denunci la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione ogni diversa valutazione del materiale indiziario; l'elemento distintivo tra il delitto associativo ex art. 416 cod. pen. e il concorso di persone nel reato continuato è dato dal carattere stabile dell'accordo criminoso, diretto alla realizzazione di un programma delittuoso indeterminato e permanente anche dopo la commissione dei singoli reati fine, mentre l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. richiede che le modalità esecutive del fatto siano espressione della forza intimidatrice tipica del vincolo associativo mafioso, indipendentemente dalla formale appartenenza dell'agente al sodalizio.