Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 33217/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, i prelievi di cassa effettuati dall'imprenditore, se privi di riscontrata giustificazione riconducibile all'interesse dell'impresa, integrano condotte distrattive, gravando sul fallito l'onere di fornire indicazioni specifiche e idonee a consentire il rinvenimento dei beni o la conoscenza della loro sorte, non essendo sufficiente la generica allegazione di non documentati costi gestionali; il relativo elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, ravvisabile nella consapevole volontà di imprimere al patrimonio aziendale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte, senza che rilevi la consapevolezza dello stato di insolvenza. In tema di bancarotta preferenziale, il dolo specifico richiesto dall'art. 216, comma terzo, legge fall. è configurabile anche quando la finalità di favorire un determinato creditore si accompagni, senza sostituirla, a quella di salvaguardare la continuità dell'attività imprenditoriale, dovendosi escludere il reato solo nell'ipotesi in cui il pagamento sia diretto in via esclusiva o prevalente ad evitare il fallimento e tale risultato risulti più che ragionevolmente perseguibile.