Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 33216/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di reati fallimentari, la mancata contestazione esplicita della circostanza aggravante speciale di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. non integra violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., qualora siano contestati all'imputato più fatti di bancarotta nell'ambito della medesima procedura concorsuale, poiché il riferimento a tale aggravante è implicitamente contenuto nella descrizione della pluralità dei reati, ponendo l'imputato in condizione di conoscere l'accusa ed esercitare il diritto di difesa; detta aggravante è applicabile solo quando la pluralità di fatti di bancarotta sia contestata nell'ambito della stessa procedura concorsuale, potendo invece trovare applicazione l'istituto della continuazione nel caso di concorso di reati di bancarotta relativi a procedure concorsuali diverse.