Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 33215/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la mera collocazione della società fallita all'interno di un gruppo societario non esclude la rilevanza penale della condotta distrattiva, essendo a tal fine necessaria l'allegazione e la dimostrazione, da parte dell'imputato, dell'esistenza di uno specifico vantaggio, anche indiretto, derivante dall'operazione infragruppo, concretamente idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi dell'atto dispositivo per la società fallita, trasferendo su quest'ultima il risultato positivo riferibile al gruppo nel suo complesso.