Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 33148/2026
Reati tributari e penale dell'economiaSanzioni tributarie
Principio di diritto
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, conv. dalla l. n. 638 del 1983, la prova della materiale corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti può essere validamente tratta, in assenza di elementi contrari, dalla presentazione dei modelli DM10/UNIEMENS, aventi natura ricognitiva della situazione debitoria e valore di confessione stragiudiziale, sicché è onere dell'imputato dimostrare eventuali difformità rispetto alla situazione in essi rappresentata; il reato, integrato dal dolo generico consistente nella consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, non è escluso dalla crisi di liquidità dell'impresa, salvo che l'imputato assolva rigorosi oneri di allegazione e prova circa la non imputabilità della crisi e l'impossibilità di fronteggiarla con misure idonee anche a costo del proprio patrimonio personale; il reato si configura come reato unitario a consumazione prolungata che cessa con la scadenza del termine per il versamento dell'ultima mensilità omessa, con conseguente configurabilità di più reati distinti in relazione a diverse annualità, la cui reiterazione delle condotte è elemento pertinente, unitamente all'entità del danno, per escludere la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.; sono infine inammissibili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., i motivi di ricorso per cassazione che investano questioni non devolute con i motivi di appello.