Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 32951/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta, la qualifica di amministratore di fatto, ai fini dell'attribuzione della responsabilità penale, deve essere ricostruita non sulla base della mera veste formale o della rilevanza degli atti compiuti in adempimento di detta qualifica, bensì attraverso l'accertamento di elementi sintomatici di poteri concreti di gestione o cogestione della società, quali l'organico inserimento del soggetto come intraneus dotato di funzioni gerarchiche e direttive in qualsiasi fase del meccanismo di organizzazione, produzione e commercializzazione, potendo rilevare l'esercizio continuativo e significativo di tutti i poteri tipici della funzione ovvero anche di alcuni soltanto di essi, spettando al giudice di merito valutarne la pregnanza in concreto; ove la sentenza di merito, pur enunciando in astratto il superamento del cd. 'teorema del gruppo' societario quale fondamento della qualifica di amministratore di fatto - in ottemperanza ai principi fissati dalla sentenza rescindente a seguito dell'acquisizione di prove sopravvenute dimostrative dell'inesistenza di detto gruppo - continui poi, nello sviluppo argomentativo, a fare leva sulla sussistenza di una pluralità di società fittiziamente collegate alla fallita, incorre in un vizio di intrinseca contraddittorietà logico-motivazionale che ne impone l'annullamento con rinvio, affinché il giudice del merito elimini tale incoerenza, con piena libertà negli esiti.