TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 32909/2026

deposito 04/09/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:32909PEN

Reati tributari e penale dell'economia

Principio di diritto

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la scissione societaria non integra di per sé condotta distrattiva, quale operazione straordinaria assistita da autonomi strumenti di tutela dei creditori (artt. 2506-bis, comma terzo, e 2506-quater, comma terzo, cod. civ.), ma configura il delitto di cui all'art. 216, comma primo, n. 1, legge fall., richiamato dall'art. 223 legge fall., quando, avuto riguardo alla situazione debitoria della società scissa e agli effetti economici concretamente prodotti, si riveli volutamente depauperativa e pregiudizievole per le ragioni creditorie in prospettiva concorsuale, non occorrendo un nesso causale tra la condotta e il successivo fallimento né la consapevolezza dello stato di insolvenza, essendo sufficiente il dolo generico costituito dalla consapevolezza e volontà di destinare i beni a scopi estranei all'impresa con rappresentazione del pericolo concreto per la garanzia patrimoniale dei creditori. In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'omessa o parziale tenuta delle scritture contabili integra la prima fattispecie di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, desumibile dal complesso degli elementi indizianti quali l'assenza delle scritture per più annualità, la manomissione dei supporti informatici, l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e l'irreperibilità dell'amministratore, senza che rilevi, diversamente da quanto previsto per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, la possibilità di ricostruire in parte il movimento degli affari tramite la documentazione residua, attesa la diversità strutturale e degli interessi tutelati dalle due fattispecie.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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