Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 32847/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la prova della previa disponibilità in capo alla società fallita dei beni non rinvenuti può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, giustificandosi l'apparente inversione dell'onere probatorio in ragione dell'obbligo di verità ex art. 87 legge fall.; tale accertamento, tuttavia, non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità delle scritture contabili ex art. 2710 cod. civ., dovendo le relative risultanze essere vagliate nella loro intrinseca attendibilità alla luce della documentazione reperita. In tema di bancarotta fraudolenta documentale, è onere dell'amministratore cessato, nei cui confronti sia provata l'omessa tenuta delle scritture contabili relative al periodo di carica, dimostrare l'avvenuta consegna delle stesse al nuovo amministratore subentrante, permanendo la sua responsabilità per l'eventuale occultamento della documentazione al momento del passaggio di consegne. In tema di giudizio abbreviato condizionato, la prova sollecitata dall'imputato deve essere integrativa e non sostitutiva degli elementi già acquisiti e si considera 'necessaria' solo ove risulti indispensabile per un solido e decisivo supporto logico-valutativo ai fini della decisione su un aspetto della regiudicanda, sicché è legittimo il rigetto della richiesta ove non siano specificati i temi di prova sui quali i testi dovrebbero essere sentiti.