Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 32833/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di reati fallimentari, la qualifica di amministratore di fatto, ai sensi dell'art. 2639 cod. civ., non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, essendo sufficiente lo svolgimento, in modo significativo, continuativo e non occasionale, di un'apprezzabile attività gestoria o cogestoria, anche in specifici settori dell'attività sociale, purché tale attività riveli l'organico inserimento del soggetto nell'assetto societario e l'esercizio di poteri effettivi e non meramente esecutivi, quali la generalizzata identificazione del soggetto nelle funzioni gestorie da parte di dipendenti e terzi e l'intervento nelle fasi nevralgiche dell'attività economica; ne consegue che, una volta accertata tale qualifica con motivazione non manifestamente illogica, il soggetto è gravato, nei limiti della sua concreta ingerenza gestoria, dei doveri dell'amministratore formale e risponde, quale intraneus di fatto e non quale mero concorrente extraneus, dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale relativi ai settori aziendali in cui abbia esercitato poteri effettivi, anche in difetto di formale accesso alla contabilità o di poteri di firma. In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (art. 216, comma primo, n. 1, legge fall.), integra il reato anche la dismissione di beni sociali risultanti dalla documentazione contabile, ancorché obsoleti o di modesto valore, ove essi siano fuoriusciti dal patrimonio sociale senza che ne sia derivato alcun utile o corrispettivo per la massa dei creditori, non essendo sufficiente la mera allegazione di vetustà a escludere la rilevanza penale della condotta in assenza di prova di un valore contabile pari a zero. In tema di bancarotta fraudolenta documentale generica (art. 216, comma primo, n. 2, legge fall.), il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di tenere le scritture contabili in modo da rendere impossibile o particolarmente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, può essere legittimamente desunto, in capo all'amministratore di fatto, dal suo concreto e stabile coinvolgimento gestorio nei settori aziendali cui afferiscono le specifiche anomalie contabili accertate, senza che sia necessaria la prova di un dolo specifico di pregiudizio ai creditori.