Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 32820/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di reati fallimentari, l'amministratore di fatto della società fallita è gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto e, ove concorrano le altre condizioni oggettive e soggettive, risponde penalmente per i comportamenti a lui addebitabili; il mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, purché ne sia accertata la previa disponibilità in capo all'imputato nella loro esatta dimensione; inoltre, l'occultamento delle scritture contabili, anche nella forma della loro omessa tenuta, integra la fattispecie autonoma di bancarotta fraudolenta documentale specifica, sorretta da dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, distinta rispetto alla fraudolenta tenuta delle scritture, che integra ipotesi a dolo generico presupponente l'effettivo rinvenimento ed esame dei libri contabili da parte degli organi fallimentari, dovendo la finalità fraudolenta desumersi da circostanze di fatto ulteriori rispetto ai meri eventi fenomenici, quali il concreto rapporto del fallito con le vicende gestionali dell'impresa.