TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 31955/2026

deposito 26/08/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:31955PEN

Reati tributari e penale dell'economia

Principio di diritto

In tema di bancarotta semplice documentale, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 217, comma secondo, legge fallimentare può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'amministratore ometta, con coscienza e volontà ovvero per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili; trattandosi di reato di pericolo punibile anche a titolo colposo, l'assunzione della carica gestoria comporta comunque l'obbligo di vigilanza e controllo sulla regolare tenuta della contabilità sociale, sicché la protratta omissione della tenuta delle scritture, ove non sorretta da prova del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurarsi ingiusto profitto, integra la fattispecie colposa di bancarotta semplice anziché quella fraudolenta.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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