Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 31955/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta semplice documentale, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 217, comma secondo, legge fallimentare può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'amministratore ometta, con coscienza e volontà ovvero per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili; trattandosi di reato di pericolo punibile anche a titolo colposo, l'assunzione della carica gestoria comporta comunque l'obbligo di vigilanza e controllo sulla regolare tenuta della contabilità sociale, sicché la protratta omissione della tenuta delle scritture, ove non sorretta da prova del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurarsi ingiusto profitto, integra la fattispecie colposa di bancarotta semplice anziché quella fraudolenta.