Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 31834/2026
Reati tributari e penale dell'economiaSanzioni tributarie
Principio di diritto
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322-quater cod. pen., introdotta dall'art. 4 della legge 27 maggio 2015, n. 69 per il caso di condanna per peculato e corruzione, come modificata ed estesa anche al corruttore dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, costituisce sanzione civile accessoria a connotazione punitiva, riconducibile alla nozione di pena illegale, che soggiace al principio di irretroattività di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen. e non è pertanto applicabile ai fatti di reato commessi anteriormente all'entrata in vigore della norma che ne ha ampliato l'ambito applicativo.