Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 31818/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la nozione di distrazione di cui all'art. 216, primo comma, n. 1), l.fall. assume portata residuale, ricomprendendo ogni condotta, diversa dall'occultamento, dalla dissimulazione, dalla distruzione e dalla dissipazione, che determini la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito ovvero il suo mancato ingresso in esso, sì da impedirne la materiale apprensione da parte degli organi della procedura fallimentare; il momento consumativo del reato coincide, per le condotte esauritesi anteriormente, con la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, avendo quest'ultima natura di elemento costitutivo del reato e non di mera condizione obiettiva di punibilità.