TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 31771/2026

deposito 24/08/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:31771PEN

Reati tributari e penale dell'economiaSanzioni tributarie

Principio di diritto

In tema di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000), ai fini della valutazione sulla applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., il giudice, anche per fatti commessi anteriormente al 30 dicembre 2022, deve tenere conto del comportamento post factum dell'imputato, con particolare riguardo all'integrale o parziale adempimento del debito tributario nei confronti dell'Erario, anche se intervenuto successivamente ai termini previsti dagli artt. 13 e 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e mediante pagamento rateale o procedure deflattive, tale condotta rilevando, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen. e dell'art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000 (come introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024), sia quale indice dell'entità del danno sia quale possibile indice dell'intensità dell'elemento soggettivo, sicché l'omessa considerazione di tale sopravvenuto adempimento integra vizio della motivazione che impone l'annullamento della sentenza limitatamente al punto relativo all'applicabilità dell'esimente.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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