Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 31768/2026
Reati tributari e penale dell'economiaAgevolazioni e crediti d'imposta
Principio di diritto
In tema di indebita compensazione ex art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, la nozione penalistica di "credito inesistente" non coincide con quella tributaria di cui all'art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997, sicché, ai fini della configurabilità della più grave ipotesi di reato, non assume rilievo il requisito della non rilevabilità dell'inesistenza mediante i controlli automatizzati o formali di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, elaborato dalle Sezioni Unite civili n. 34419/2023 con riferimento al diverso termine di accertamento tributario; tale conclusione risulta definitivamente confermata dalla riforma dell'art. 1 d.lgs. n. 74 del 2000 operata dal d.lgs. n. 87 del 2024, che ha introdotto una definizione unitaria di "crediti inesistenti" e "crediti non spettanti", valevole sia in sede tributaria che penale, escludendo espressamente la rilevanza di detto requisito procedurale ai fini della qualificazione penale del credito come inesistente.