Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 31763/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di reato di omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000), la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'IVA per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo, gravando sull'imputato un rigoroso onere di allegazione; in tema di ricorso per cassazione, è inoltre tardiva la richiesta di sostituzione della pena detentiva breve con pena sostitutiva ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen. formulata per la prima volta in sede di legittimità, ove non proposta già in appello, quando tale giudizio fosse pendente alla data di entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, trovando applicazione l'art. 545-bis cod. proc. pen. anche nel giudizio di secondo grado ai sensi dell'art. 95 d.lgs. cit.