TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 31751/2026

deposito 21/08/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:31751PEN

Reati tributari e penale dell'economia

Principio di diritto

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la fattispecie c.d. specifica, integrata dalla sottrazione, distruzione, falsificazione ovvero omessa tenuta (anche parziale) dei libri e delle altre scritture contabili, richiede il dolo specifico consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, mentre la fattispecie c.d. generale, integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari - che presuppone scritture contabili effettivamente rinvenute ed esaminate dagli organi fallimentari, connotate da falsità ideologica contestuale alla loro formazione - richiede il solo dolo generico; ne consegue che, ove sia accertata la totale omissione della tenuta delle scritture contabili, ricorre la fattispecie specifica e non quella generale, sicché è viziata la sentenza di condanna che, riqualificato il fatto come omessa tenuta della contabilità, ravvisi la sussistenza dell'elemento soggettivo nel solo dolo generico anziché nel dolo specifico richiesto dalla norma.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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