Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 31751/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la fattispecie c.d. specifica, integrata dalla sottrazione, distruzione, falsificazione ovvero omessa tenuta (anche parziale) dei libri e delle altre scritture contabili, richiede il dolo specifico consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, mentre la fattispecie c.d. generale, integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari - che presuppone scritture contabili effettivamente rinvenute ed esaminate dagli organi fallimentari, connotate da falsità ideologica contestuale alla loro formazione - richiede il solo dolo generico; ne consegue che, ove sia accertata la totale omissione della tenuta delle scritture contabili, ricorre la fattispecie specifica e non quella generale, sicché è viziata la sentenza di condanna che, riqualificato il fatto come omessa tenuta della contabilità, ravvisi la sussistenza dell'elemento soggettivo nel solo dolo generico anziché nel dolo specifico richiesto dalla norma.