TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 31739/2026

deposito 21/08/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:31739PEN

Reati tributari e penale dell'economia

Principio di diritto

In tema di reati fallimentari, la circostanza aggravante ad effetto speciale della cd. continuazione fallimentare, prevista dall'art. 219, secondo comma, n. 1, l. fall. in luogo della continuazione ordinaria ex art. 81, secondo comma, cod. pen., presuppone che le plurime condotte di bancarotta si siano consumate nell'ambito del medesimo fallimento; ne consegue che, in presenza di un gruppo di società, il mero collegamento economico tra le imprese fallite - che non dà vita ad un unitario centro di imputazione giuridica dotato di autonoma soggettività - non consente l'applicazione della disciplina di favore qualora le singole società del gruppo siano state assoggettate a distinte e autonome procedure concorsuali, difettando l'unitarietà sostanziale del fallimento richiesta dalla norma; tale approdo non è superato dall'art. 287 cod. crisi d'impresa, che pur attribuendo rilevanza giuridica al gruppo di imprese e consentendo un consolidamento procedurale della liquidazione giudiziale, lascia ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive ed è comunque inapplicabile, ai sensi dell'art. 390, comma 3, CCII, alle procedure concorsuali i cui ricorsi siano stati depositati prima del 1° luglio 2022.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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