Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 31593/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione delle risorse aziendali risultate mancanti al momento del fallimento, sicché, una volta che l'accusa abbia dimostrato che una risorsa preesistente non è stata rinvenuta né consegnata al curatore, spetta all'amministratore allegare in termini concreti e verificabili a quale impiego essa sia stata destinata, senza che ciò comporti alcuna inversione dell'onere della prova. In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare, fino a che l'autore non abbia avuto conoscenza della intervenuta dichiarazione di fallimento, il dolo generico che ne costituisce l'elemento soggettivo va accertato secondo i medesimi criteri stabiliti per la bancarotta pre-fallimentare, stante la sostanziale equivalenza tra le due fattispecie sia sul piano dell'oggettività giuridica sia su quello del trattamento sanzionatorio, con la conseguenza che non è richiesta la prova della consapevolezza dell'agente circa l'intervenuta dichiarazione di fallimento, la quale opera quale condizione obiettiva di punibilità estranea al fatto tipico e alla sfera di volizione dell'agente.