Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 31590/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta documentale, il giudice che neghi la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può limitarsi a richiamare in modo generico ed astratto gli elementi costitutivi della tipicità del reato (quali l'omessa tenuta delle scritture contabili e la conseguente impossibilità, anche solo parziale, di ricostruire la situazione patrimoniale della fallita), ma deve confrontarsi specificamente con le allegazioni difensive volte a dimostrare la concreta e modesta offensività del fatto, quali la parziale consegna della contabilità, l'entità dell'attivo recuperato e l'avvenuta estinzione della maggior parte dei debiti sociali. In tema di sostituzione delle pene detentive brevi, l'art. 58 della legge n. 689 del 1981 non impone alcuna priorità automatica della sospensione condizionale della pena rispetto alla pena sostitutiva richiesta in via principale dall'imputato, sicché il giudice, investito di una domanda subordinata di sospensione condizionale rispetto alla richiesta principale di sostituzione con il lavoro di pubblica utilità, deve esaminare prioritariamente quest'ultima, non potendo negarla sul solo rilievo dell'intervenuta concessione del beneficio della sospensione condizionale.