Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 31471/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, comma primo, lett. b), r.d. n. 267 del 1942, il giudice di merito, a fronte di una contestazione cumulativa che ricomprenda sia l'ipotesi della sottrazione o distruzione delle scritture contabili (sorretta da dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o procurare a sé o altri un ingiusto profitto) sia quella della tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (integrabile con il solo dolo generico), è tenuto ad individuare, con motivazione logica e specifica, quale tra le condotte tipiche - tra loro ontologicamente incompatibili ed alternative - risulti in concreto accertata, non potendo limitarsi ad affermare genericamente che l'omessa consegna della documentazione al curatore abbia impedito la ricostruzione patrimoniale, né motivare in via ipotetica e alternativa sull'elemento soggettivo richiamando sia il dolo generico sia, in subordine, il dolo specifico, dovendo l'accertamento della condotta materiale precedere logicamente e necessariamente la valutazione dell'elemento psicologico ad essa corrispondente.