Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 31458/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della qualifica di amministratore di fatto si desume da elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto nella gestione dell'impresa, non essendo necessario l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, ma occorrendo continuità nell'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria ovvero, in caso di atti di particolare rilevanza per la vita dell'impresa compiuti in assenza di investitura, anche il compimento di un singolo atto sintomatico di tale potere; la prova della distrazione dei beni sociali è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, non essendo sufficiente una generica ed indocumentata giustificazione; le dichiarazioni rese dal fallito al curatore fallimentare non sono soggette al divieto di testimonianza indiretta di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., non appartenendo il curatore alle categorie soggettive ivi indicate né svolgendo attività ispettiva o di vigilanza ai sensi dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., sicché tali dichiarazioni sono pienamente utilizzabili ai fini della prova sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo del reato.