Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 31446/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, trattandosi di reato di pericolo concreto, il giudice, ai fini dell'accertamento del dolo, deve procedere ad una puntuale analisi della fattispecie concreta, ricercando gli indici di fraudolenza necessari a sorreggere la prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, avuto riguardo alla condizione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, alla congiuntura economica in cui la condotta si è realizzata e al contesto complessivo in cui l'imprenditore ha operato; ne consegue che, anche quando la distrazione riguardi somme di modesto valore, occorre valutarne l'incidenza sulle ragioni dei creditori e non è consentito al giudice di merito adottare, senza adeguata motivazione, parametri valutativi difformi rispetto a quelli utilizzati per vagliare condotte analoghe contestate nel medesimo procedimento, pena l'illogicità e la contraddittorietà della decisione. In tema di bancarotta documentale ai sensi degli artt. 220 e 16, comma secondo, n. 3, legge fall., il reato si consuma, anche a titolo di colpa, con la mera inosservanza dell'obbligo di deposito dei bilanci e delle scritture contabili nel termine di legge dalla dichiarazione di fallimento, indipendentemente da una specifica richiesta degli organi della procedura e dalle conseguenze derivanti dall'omissione sulla ricostruzione del movimento degli affari, trattandosi di reato istantaneo che si consolida al momento dell'inosservanza, sicché la successiva consegna tardiva della documentazione non ha efficacia interruttiva ma rileva solo sotto il profilo circostanziale.