Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 31425/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, integra il reato la cessione di un ramo di azienda effettuata senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al suo valore reale, dovendosi qualificare come cessione di azienda, e non di singoli beni mobili, l'operazione che, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti (quali la confluenza di soci ed ex dipendenti della fallita nelle società cessionarie, la prosecuzione dell'attività nelle medesime sedi, il trasferimento della clientela e dei rapporti commerciali), riveli il trasferimento dell'intero complesso organizzato di beni funzionale all'esercizio dell'impresa; è inoltre configurabile l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. anche nel caso di più condotte distrattive compiute in continuità temporale, ancorché aventi ad oggetto beni differenti.