Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 31401/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il prelievo di somme dalle casse sociali effettuato dall'amministratore a titolo di restituzione di versamenti da questi operati in favore della società quale socio in conto capitale (o con analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non generando tali versamenti un credito esigibile nel corso della vita della società; viceversa, il prelievo quale restituzione di somme versate dal socio a titolo di mutuo, con o senza interessi, che riserva al socio il diritto alla restituzione anche durante la vita sociale, integra la diversa e meno grave fattispecie della bancarotta preferenziale.