Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 31400/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la nozione di amministratore di fatto, di cui all'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio continuativo e significativo di poteri tipici della funzione gestoria, non necessariamente coincidenti con la totalità dei poteri propri dell'organo di gestione, e può concorrere con l'esercizio di analoghe funzioni da parte di altri soggetti, sicché l'accertamento della relativa qualità, fondato su elementi sintomatici quali i rapporti con dipendenti, fornitori o clienti, costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica; l'amministratore di fatto, al pari di quello di diritto, risponde penalmente anche per colpevole e consapevole inerzia rispetto a condotte distrattive altrui, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen. Quanto al concorso dell'extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo è configurabile ogniqualvolta questi apporti un contributo causale volontario al depauperamento del patrimonio sociale, senza che sia richiesta la consapevolezza dello stato di dissesto della società. Infine, in tema di ricorso per cassazione, non è consentita la deduzione, per la prima volta in sede di legittimità, di vizi di motivazione relativi a doglianze (quali il diniego delle attenuanti generiche, la mancata applicazione dell'art. 114 cod. pen. o la determinazione dell'aumento per la continuazione) non veicolate con l'atto di appello, a pena di inammissibilità ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.