Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 31399/2026
Reati tributari e penale dell'economiaRiscossione
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale realizzata mediante operazione di scissione societaria, ai fini dell'accertamento del pericolo concreto per l'integrità della garanzia patrimoniale dei creditori il giudice di merito deve tenere conto della peculiare disciplina dettata, in deroga al regime civilistico di cui all'art. 2506-quater, comma 3, cod. civ., dal combinato disposto degli artt. 173, comma 13, d.P.R. n. 917 del 1986 e 15, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui tutte le società partecipanti alla scissione, ivi compresa la beneficiaria, rispondono solidalmente e illimitatamente, e non solo pro quota, delle obbligazioni tributarie della società scissa relative a periodi d'imposta anteriori all'operazione; ne consegue che, quando l'unico o principale creditore della scissa sia l'Erario, il giudice deve valutare, con prognosi postuma ex ante, se tale garanzia rafforzata, unitamente alla concreta situazione patrimoniale della beneficiaria al momento della scissione, escluda o attenui l'effettiva messa in pericolo delle ragioni creditorie, non potendosi automaticamente mutuare, ai fini della configurabilità del reato, i criteri elaborati per le ipotesi di scissione che pregiudichino creditori di natura non tributaria.