Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 31294/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta, il danno rilevante ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento integrale di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. deve essere determinato con riferimento alla diminuzione della massa attiva fallimentare disponibile per il riparto ai creditori, e non al complessivo pregiudizio soggettivamente patito dai singoli creditori; ne consegue che, essendo l'attenuante di natura oggettiva e presupponendo l'integralità del ristoro patrimoniale, il giudice, ove accerti che il passivo fallimentare sia stato interamente soddisfatto in sede di riparto, non può negarne il riconoscimento facendo riferimento a voci di pregiudizio ulteriori e non quantificate patite dai singoli creditori.