Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 31243/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di omesso versamento IVA di cui all'art. 10 ter d.lgs. n. 74 del 2000, l'assoluta impossibilità di adempiere il debito erariale, quale causa di esclusione della responsabilità penale, può essere invocata dall'imputato solo se questi assolve l'onere di allegare e provare sia la non imputabilità a sé della crisi di liquidità dell'impresa, sia l'impossibilità di fronteggiarla con misure idonee, anche sfavorevoli per il proprio patrimonio personale, dimostrando di non aver potuto reperire, per cause a lui non imputabili, le risorse necessarie al puntuale adempimento; a tal fine, non può attribuirsi efficacia scriminante alla scelta datoriale di dare priorità al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti rispetto al debito IVA, poiché l'ordine di preferenza dei crediti prededucibili di cui agli artt. 2777 e 2778 cod. civ. opera esclusivamente nell'ambito delle procedure esecutive e fallimentari, ove vige il principio della par condicio creditorum, e non può essere richiamato in contesti diversi per escludere l'elemento soggettivo del reato.