Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 31242/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di reati tributari, la prova del dolo specifico dei delitti di cui agli artt. 5, 8 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000 in capo all'amministratore di diritto che funga da mero prestanome può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l'amministratore di fatto, assumendo decisiva valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità; inoltre, il legale rappresentante dell'ente privo dell'effettiva gestione risponde degli obblighi dichiarativi non ex art. 40, comma 2, cod. pen. per violazione di doveri di vigilanza, ma quale autore principale, in quanto direttamente obbligato ex lege alla presentazione delle dichiarazioni, e solo in sua assenza risponde l'amministratore di fatto. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto ex art. 2639 cod. civ. non occorre l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, ma è sufficiente una significativa e continua attività gestoria, non episodica od occasionale, desumibile da elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività sociale, il cui accertamento costituisce valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.