Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 31015/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta documentale semplice, il registro dei beni ammortizzabili previsto dall'art. 16 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, pur non costituendo scrittura obbligatoria ai sensi dell'art. 2214, comma primo, cod. civ., può integrare l'oggetto materiale del reato di cui all'art. 217, comma secondo, legge fall. qualora la sua tenuta sia richiesta dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa ai sensi dell'art. 2214, comma secondo, cod. civ., come nel caso in cui il libro degli inventari sia privo di annotazioni relative ai cespiti aziendali, così frustrando l'esigenza di analiticità di cui all'art. 2217 cod. civ. In tema di bancarotta preferenziale, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 216, comma terzo, legge fall., è necessaria la violazione della par condicio creditorum, che si realizza mediante l'alterazione dell'ordine legale di soddisfazione dei creditori, dovendo essere provata l'esistenza di altri creditori con ragioni prevalenti o eguali rimasti insoddisfatti per effetto del pagamento eseguito al preferito, sicché integra il reato la cessione di un bene sociale finalizzata a tacitare per intero il credito di un soggetto vicino all'amministratore, in pregiudizio di altri creditori di pari grado rimasti insoddisfatti.