Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 30791/2026
Reati tributari e penale dell'economiaRiscossione
Principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (art. 223, comma 2, n. 2, legge fall.), il sistematico e protratto inadempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali, quale frutto di una consapevole scelta gestionale dell'amministratore, integra condotta idonea a cagionare o aggravare il dissesto della società poi fallita, sicché, ai fini della sussistenza del nesso eziologico tra condotta e fallimento (da intendersi quale dissesto in senso sostanziale e non quale mero provvedimento giurisdizionale), è irrilevante sia la circostanza che il fallimento sia stato dichiarato su istanza di un creditore diverso dall'Erario, sia il mancato accertamento del credito tributario e previdenziale in sede di verifica dello stato passivo fallimentare, atteso che tale accertamento costituisce un posterius rispetto alla consumazione del reato e rileva esclusivamente ai fini della composizione della massa creditoria endofallimentare, sicché gli estratti di ruolo e le cartelle esattoriali, ove non impugnati dinanzi al giudice tributario, costituiscono idonea prova dell'esistenza e dell'ammontare del debito erariale.