Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 30746/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di motivazione della sentenza d'appello, il giudice di secondo grado, ove l'atto di impugnazione non sia ritenuto inammissibile per carenza di specificità, non può limitarsi al mero e tralatizio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, ma è tenuto, anche quando il gravame riproponga questioni di fatto già dedotte e decise in primo grado, a motivare in modo puntuale e analitico su ogni punto devoluto, pena l'incorrere nel vizio di motivazione apparente; ne consegue che è viziata la sentenza d'appello che, a fronte di specifiche censure sulla natura distrattiva di somme e beni contestati a titolo di bancarotta fraudolenta patrimoniale, si limiti a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado ovvero quella dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, quest'ultima essendo volta a motivare il solo presupposto dei gravi indizi di colpevolezza e non idonea a fondare la prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.