TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 30723/2026

deposito 11/08/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:30723PEN

Reati tributari e penale dell'economiaSanzioni tributarie

Principio di diritto

In tema di esecuzione penale, ai fini della rideterminazione, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., della porzione di pena relativa a reati tributari giudicati con separate sentenze unificate dal vincolo della continuazione, il condannato è gravato non da un onere probatorio, bensì dal solo onere di allegazione dei fatti sopravvenuti posti a fondamento della richiesta, spettando poi al giudice dell'esecuzione il compito di procedere ai relativi accertamenti. Ne consegue che, in applicazione dell'eadem ratio dei principi elaborati in tema di reati tributari commessi in concorso, l'integrale pagamento del debito erariale effettuato dalla società o da uno dei concorrenti non si estende automaticamente agli altri compartecipi, sicché il condannato non può giovarsi, ai fini della mitigazione dell'aumento di pena per la continuazione, dell'estinzione (peraltro solo parziale) del debito tributario riferita alla società, ove non abbia allegato né dimostrato di avere manifestato una concreta e tempestiva volontà riparatoria, contribuendo anche solo parzialmente all'adempimento dell'obbligazione erariale.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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