Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 30671/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta semplice documentale, il reato integra un'ipotesi di pericolo presunto punibile anche a titolo di colpa, sicché la responsabilità dell'amministratore sussiste quando questi, subentrato nella gestione della società, ometta di verificare l'esatto adempimento, da parte del precedente amministratore, del dovere di regolare tenuta della contabilità e di ricostruire o custodire la documentazione contabile mancante; né vale ad escludere la colpa l'aver affidato la tenuta delle scritture contabili a un professionista estraneo alla società, gravando sull'imprenditore un duplice onere - di oculata scelta del professionista incaricato e di controllo sul suo operato - superabile soltanto mediante rigorosa prova contraria alla presunzione secondo cui i dati contabili sono stati registrati sulla base delle indicazioni e dei documenti forniti dall'imprenditore medesimo.