Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 30669/2026
Reati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di bancarotta semplice documentale (art. 217, comma secondo, legge fall.), il reato configura un'ipotesi di pericolo presunto e di mera condotta, punibile anche a titolo di colpa, sicché, in caso di avvicendamento nella gestione della società, l'amministratore subentrante non va esente da responsabilità per l'omessa tenuta delle scritture contabili già mancanti al momento del suo insediamento, gravando su di lui l'autonomo obbligo di verificare l'esatto adempimento da parte del precedente amministratore e di ricostruire, ripristinare o regolarizzare la documentazione contabile eventualmente mancante, lacunosa o irregolare; né rileva, ai fini dell'esclusione della colpevolezza, l'errore sull'obbligo di tenuta delle scritture contabili previsto dall'art. 217 legge fall., trattandosi di norma penale il cui misconoscimento non scusa.